Art. 31 · Rappresentanti designati

Art. 31

Rappresentanti designati

In vigore dal 4 feb 2014
Rappresentanti designati 1.   Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati. Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito con vincolo di mandato specificato all’, punto 7, lettera a), il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. Negli altri casi l’intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto dell’intermediario del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva. 2.   Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappresentanti designati siano in possesso almeno dei requisiti di cui all’, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l’assicurazione della responsabilità civile professionale o l’analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire. 3.   Fatto salvo l’, gli intermediari del credito controllano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale. 4.   Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un registro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all’, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.
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