Art. 30 · Intermediari del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore

Art. 30

Intermediari del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore

In vigore dal 4 feb 2014
Intermediari del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del credito con vincolo di mandato indicati nell’, punto 7, lettera a), di essere abilitati dalle autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale agiscono a titolo esclusivo. In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dall’intermediario del credito con vincolo di mandato che agisce per conto del creditore nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli intermediari del credito con vincolo di mandato rispondano almeno ai requisiti professionali di cui all’, paragrafo 2. 2.   Fatto salvo l’, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito con vincolo di mandato specificati all’, punto 7, lettera a), in modo che continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dell’intermediario del credito con vincolo di mandato e del suo personale.
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