Art. 24 · Crediti a tasso variabile

Art. 24

Crediti a tasso variabile

In vigore dal 4 feb 2014
Crediti a tasso variabile Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che: a) ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e b) gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori.
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