Art. 24
Crediti a tasso variabile
In vigore dal 4 feb 2014
Crediti a tasso variabile
Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che:
a)
ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e
b)
gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori.
Storico versioni
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