Art. 22
Standard in materia di servizi di consulenza
In vigore dal 4 feb 2014
Standard in materia di servizi di consulenza
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a)
se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), o un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c), in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata;
b)
se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali.
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre ai requisiti di cui agli , gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto;
b)
i creditori, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito con vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
c)
gli intermediari del credito senza vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito senza vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
d)
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse del consumatore:
i)
informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
ii)
raccomandando contratti di credito adeguati conformemente alle lettere a), b) e c); e
e)
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata.
4. Gli Stati membri possono vietare l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli intermediari del credito con vincolo di mandato o dai rappresentanti designati di intermediari del credito con vincolo di mandato.
Se non vietano l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:
a)
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
b)
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori.
Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.
5. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:
a)
svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale e se quest’ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi;
b)
prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza, se tale attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale; o
c)
prestano servizi di consulenza e non sono creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva.
Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all’, paragrafo 1, di prestare servizi nell’intero territorio dell’Unione.
7. Il presente articolo fa salvi l’ e la competenza degli Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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