Art. 21
Accesso alle banche dati
In vigore dal 4 feb 2014
Accesso alle banche dati
1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l’accesso di tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da sistemi di informazione creditizia privati sia ai registri pubblici.
3. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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