Art. 20 · Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore

Art. 20

Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore

In vigore dal 4 feb 2014
Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore 1.   La valutazione del merito creditizio di cui all’ è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all’intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano cura di fornire le necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per consentire l’esecuzione della valutazione del merito creditizio. 3.   Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase precontrattuale le informazioni e le evidenze documentali necessarie provenienti da fonti indipendenti verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il quale devono essere fornite. Tale richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un’adeguata valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete. Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da parte del creditore qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni. 4.   Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della necessità di fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, e che tali informazioni siano sufficientemente complete per condurre un’adeguata valutazione del merito creditizio. Il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del merito creditizio, il credito non può essere accordato. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 5.   Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE, in particolare l’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:17:oj#art-20