Art. 2 · Livello di armonizzazione

Art. 2

Livello di armonizzazione

In vigore dal 4 feb 2014
Livello di armonizzazione 1.   La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all’, paragrafo 2, e all’allegato II, parte A, con riguardo alle informazioni precontrattuali standard tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), e all’, paragrafi da 1 a 5, e all', paragrafi 7 e 8, e all’allegato I con riguardo a uno standard dell’Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:17:oj#art-2