Art. 15 · Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati

Art. 15

Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati

In vigore dal 4 feb 2014
Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati 1.   Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello svolgimento di una delle attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito; b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione; c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Qualora sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, l’intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. L’intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità all’, paragrafo 4; d) se l’intermediario del credito offra servizi di consulenza; e) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso; f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali; g) se del caso, l’esistenza e, se noto, l’importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare all’intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l’importo non sia noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito informa il consumatore che l’importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel PIES. 2.   Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni. 3.   Se l’intermediario del credito chiede un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte. 4.   Gli Stati membri dispongono che l’intermediario del credito comunichi al creditore l’eventuale compenso che il consumatore deve versargli per i suoi servizi, ai fini del calcolo del TAEG. 5.   Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle informazioni prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
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