Art. 5
Modifica della direttiva 2006/25/CE
In vigore dal 17 dic 2013
Modifica della direttiva 2006/25/CE
Nella direttiva 2006/25/CE è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 14 bis
1. Fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2017 la Francia può derogare all'applicazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva a Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), a condizione che tale applicazione richieda strutture tecniche che non siano disponibili a Mayotte.
Il primo comma non si applica agli obblighi di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva o alle disposizioni della presente direttiva che rispecchiano i principi generali stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE.
2. Qualsiasi deroga alla presente direttiva che derivi dall'applicazione di misure in vigore il 1o gennaio 2014 o dall'adozione di nuovi provvedimenti è preceduta da una consultazione con le parti sociali conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Tali deroghe sono applicate in base a condizioni che, tenendo conto delle particolari circostanze esistenti a Mayotte, garantiscano che i relativi rischi per i lavoratori siano ridotti al minimo e che questi ultimi beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta.
3. I provvedimenti nazionali in deroga sono oggetto di revisione annuale, previa consultazione con le parti sociali, e sono ritirati appena vengono meno le circostanze che li giustificano.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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