Art. 1
Modifiche della direttiva 91/271/CEE
In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche della direttiva 91/271/CEE
La direttiva 91/271/CEE è così modificata:
1)
all' è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis) In deroga a quanto disposto dal primo e dal secondo comma del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), la Francia garantisce che tutti gli agglomerati siano dotati delle reti fognarie per le acque reflue urbane:
—
entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;
—
entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati con oltre 2 000 a.e.»;
2)
all' è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis) In deroga al paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:
—
entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati di cui all', paragrafo 2 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;
—
entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati con oltre 2 000 a.e.»;
3)
all' è aggiunto il seguente paragrafo:
«2 bis) In deroga al paragrafo 2, per quanto riguarda Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più rigoroso di quello descritto all'entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che, insieme agli agglomerati di cui all', paragrafo 1 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte.»;
4)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui allo stesso è il 31 dicembre 2027.»;
5)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, entro il 30 giugno 2014 la Francia istituisce un programma per l'attuazione della presente direttiva.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, entro il 31 dicembre 2014 la Francia fornisce alla Commissione le informazioni sul programma.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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