Art. 89 · Tenuta dei registri da parte dell'esercente

Art. 89

Tenuta dei registri da parte dell'esercente

In vigore dal 5 dic 2013
Tenuta dei registri da parte dell'esercente Gli Stati membri prescrivono che i registri delle sorgenti sigillate ad alta attività contengano le informazioni previste nell'allegato XIV e che l'esercente trasmetta all'autorità competente, su richiesta, una copia in formato cartaceo o elettronico, di tutti i registri o parte di essi rispettando almeno le seguenti condizioni: a) senza ingiustificato ritardo, al momento della creazione di tali registri, che deve avvenire non appena sia ragionevolmente possibile una volta acquisita la sorgente; b) ad intervalli stabiliti dagli Stati membri; c) nel caso in cui la situazione indicata nel foglio informativo sia cambiata; d) senza ingiustificato ritardo, alla chiusura dei registri relativi ad una determinata sorgente, qualora l'esercente non sia più in possesso della sorgente; in tal caso andrà indicato il nome dell'esercente o dell'impianto di smaltimento o di stoccaggio a cui viene trasferita la sorgente; e) senza ingiustificato ritardo, alla chiusura dei registri, quando l'esercente non detiene più alcuna sorgente. I registri dell'esercente sono messi a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi.
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