Art. 84 · Addetto incaricato della radioprotezione

Art. 84

Addetto incaricato della radioprotezione

In vigore dal 5 dic 2013
Addetto incaricato della radioprotezione 1.   Gli Stati membri individuano le pratiche per le quali è necessario nominare un addetto incaricato del controllo o dello svolgimento delle attività di radioprotezione presso un esercente. Gli Stati membri obbligano gli esercenti a fornire agli addetti incaricati della radioprotezione tutti i mezzi necessari per svolgere le loro mansioni. L'addetto incaricato della radioprotezione risponde direttamente all'esercente. Gli Stati membri possono richiedere ai datori di lavoro dei lavoratori esterni di nominare se necessario un addetto incaricato del controllo o dello svolgimento delle attività di radioprotezione connesse alla protezione dei loro lavoratori. 2.   A seconda della natura della pratica, i compiti dell'addetto incaricato della radioprotezione nell'ambito dell'assistenza all'esercente, possono comprendere: a) accertamenti atti a stabilire se le attività svolte a contatto con le radiazioni siano eseguite conformemente ai requisiti di eventuali procedure specificate o norme locali; b) la supervisione dell'attuazione dei programmi di sorveglianza del luogo di lavoro; c) la conservazione di adeguati registri delle sorgenti di radiazioni; d) l'effettuazione di valutazioni periodiche delle condizioni dei sistemi di sicurezza e di allarme pertinenti; e) la supervisione dell'attuazione dei programmi di sorveglianza personale; f) la supervisione dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria; g) l'adeguata esposizione ai neoassunti delle norme e delle procedure locali; h) la formulazione di pareri e osservazioni sui piani di lavoro; i) la definizione dei piani di lavoro; j) la trasmissione di relazioni alla dirigenza locale; k) il contributo alla preparazione di provvedimenti per la prevenzione, la pianificazione degli interventi e l'attuazione degli interventi in situazioni di esposizione di emergenza; l) l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti, m) i contatti con l'esperto in radioprotezione. 3.   Le mansioni dell'addetto incaricato della radioprotezione possono essere assunte da un'unità per la radioprotezione istituita presso un esercente o da un esperto in radioprotezione.
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