Art. 69 · Intervento in caso di emergenza

Art. 69

Intervento in caso di emergenza

In vigore dal 5 dic 2013
Intervento in caso di emergenza 1.   Gli Stati membri prescrivono all'esercente l'obbligo di notificare immediatamente all'autorità competente il verificarsi di qualsiasi emergenza correlata alle pratiche di cui è responsabile e di adottare tutte le misure appropriate per ridurne gli effetti. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, l'esercente interessato proceda ad una prima valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza e fornisca il suo contributo alle misure protettive attuate. 3.   Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte misure protettive riguardanti: a) la sorgente di radiazioni, per ridurre o arrestare le radiazioni, compreso il rilascio di radionuclidi; b) l’ambiente, per ridurre l'esposizione delle persone derivante da sostanze radioattive attraverso percorsi pertinenti; c) le persone, per ridurre la loro esposizione. 4.   In caso di emergenza all'interno o all'esterno del proprio territorio, ogni Stato membro prescrive: a) l’organizzazione delle opportune misure protettive, tenendo conto delle caratteristiche reali dell’emergenza e in linea con la strategia di protezione ottimizzata che è parte integrante del piano di intervento in caso di emergenza; gli elementi da inserire in un piano di intervento in caso di emergenza sono riportati nell’allegato IX, sezione B; b) la valutazione e la registrazione delle conseguenze dell'emergenza e dell'efficacia delle misure protettive. 5.   Lo Stato membro garantisce che, ove la situazione lo esiga, siano presi provvedimenti al fine di organizzare le cure mediche per le persone colpite.
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