Art. 66 · Stima delle dosi per individui della popolazione

Art. 66

Stima delle dosi per individui della popolazione

In vigore dal 5 dic 2013
Stima delle dosi per individui della popolazione 1.   Gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure per la stima delle dosi cui sono esposti individui della popolazione in seguito alle pratiche autorizzate. La portata di tali misure è proporzionata al rischio di esposizione esistente. 2.   Gli Stati membri garantiscono l’individuazione di pratiche per le quali è necessario svolgere una valutazione delle dosi cui sono esposti individui della popolazione. Gli Stati membri specificano le pratiche per cui è necessario effettuare una valutazione in modo realistico e quelle per cui è sufficiente una valutazione di controllo. 3.   Per una valutazione realistica delle dosi cui sono esposti individui della popolazione, le autorità competenti: a) decidono in merito alla portata ragionevole di rilevazioni da effettuare e alle informazioni da prendere in considerazione per individuare il soggetto rappresentativo, tenendo conto delle vie effettive di trasmissione delle sostanze radioattive; b) decidono in merito alla frequenza ragionevole del controllo dei parametri pertinenti di cui alla lettera a); c) provvedono affinché le stime delle dosi per l'individuo rappresentativo includano: i) la valutazione delle dosi dovute alle radiazioni esterne, con l'indicazione, se del caso, del tipo delle radiazioni in questione; ii) la valutazione dell'introduzione di radionuclidi, con l'indicazione della natura dei radionuclidi e, se del caso, del loro stato fisico e chimico, e determinazione delle concentrazioni di attività di detti radionuclidi negli alimenti e nell'acqua potabile o in altri comparti ambientali pertinenti; iii) la valutazione delle dosi che l'individuo rappresentativo di cui alla lettera a) può ricevere; d) prescrivono la conservazione di registri delle misurazioni dell'esposizione esterna e della contaminazione, delle stime dell'assunzione di radionuclidi nonché delle conclusioni delle valutazioni delle dosi ricevute dall'individuo rappresentativo; tali registri devono essere messi a disposizione di tutte le parti interessate su richiesta.
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