Art. 61 · Pratiche speciali

Art. 61

Pratiche speciali

In vigore dal 5 dic 2013
Pratiche speciali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano usate attrezzature medico-radiologiche, tecniche pratiche e attrezzature ausiliarie adeguate per le esposizioni mediche: a) di bambini; b) nel quadro di programmi di screening sanitario; c) comportanti alte dosi per il paziente, come può avvenire per la radiologia interventistica, la medicina nucleare, la tomografia computerizzata o la radioterapia. È prestata particolare attenzione ai programmi di garanzia della qualità e alla valutazione della dose o alla verifica dell'attività somministrata per tali pratiche. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti e i soggetti di cui all’, paragrafo 2, che effettuano le esposizioni indicate al paragrafo 1 ricevano una formazione appropriata su queste pratiche medico-radiologiche secondo quanto dispone l’.
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