Art. 59
Formazione e riconoscimento
In vigore dal 5 dic 2013
Formazione e riconoscimento
Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti, gli specialisti in fisica medica e i soggetti di cui all', paragrafo 2, soddisfino i requisiti di cui agli in materia di formazione e riconoscimento delle qualifiche.
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