Art. 54 · Radon nei luoghi di lavoro

Art. 54

Radon nei luoghi di lavoro

In vigore dal 5 dic 2013
Radon nei luoghi di lavoro 1.   Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq m–3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale. 2.   Gli Stati membri dispongono che le misurazioni del radon siano effettuate: a) in luoghi di lavoro all'interno delle zone individuate conformemente all', paragrafo 3, situati al pianterreno o a livello interrato, tenendo conto dei parametri contenuti nel piano d'azione nazionale di cui al punto 2 dell'allegato XVIII, nonché b) in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d'azione nazionale tenendo conto del punto 3 dell'allegato XVIII. 3.   Nelle zone all'interno dei luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon (come media annua) continua a superare il livello di riferimento nazionale nonostante le azioni intraprese conformemente al principio di ottimizzazione di cui al capo III, gli Stati membri dispongono che tale situazione sia notificata conformemente all', paragrafo 2, e si applica l', paragrafo 2.
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