Art. 42 · Valutazione della dose in caso di esposizioni accidentali

Art. 42

Valutazione della dose in caso di esposizioni accidentali

In vigore dal 5 dic 2013
Valutazione della dose in caso di esposizioni accidentali Gli Stati membri provvedono affinché in caso di esposizioni accidentali l'esercente sia tenuto a valutare le dosi ricevute e la loro distribuzione nell'organismo.
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