Art. 34 · Consultazioni con un esperto in radioprotezione

Art. 34

Consultazioni con un esperto in radioprotezione

In vigore dal 5 dic 2013
Consultazioni con un esperto in radioprotezione Gli Stati membri obbligano gli esercenti a consultare esperti in radioprotezione, nell'ambito dei loro settori di competenza di cui all', in particolare sulle questioni sotto indicate che siano pertinenti per la pratica: a) l'esame e il collaudo dei dispositivi di protezione e degli strumenti di misurazione; b) l'esame critico preventivo dei progetti di impianti sotto il profilo della radioprotezione; c) il collaudo delle sorgenti di radiazioni nuove o modificate sotto il profilo della radioprotezione; d) la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di protezione; e) la calibratura periodica degli strumenti di misurazione e il controllo periodico del loro stato di funzionamento e del loro corretto impiego.
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