Art. 32 · Protezione operativa dei lavoratori esposti

Art. 32

Protezione operativa dei lavoratori esposti

In vigore dal 5 dic 2013
Protezione operativa dei lavoratori esposti Gli Stati membri provvedono affinché la protezione operativa dei lavoratori esposti si basi, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, sui seguenti elementi: a) una valutazione preventiva che identifichi la natura e l'ordine di grandezza del rischio radiologico per i lavoratori esposti; b) l'ottimizzazione della radioprotezione in tutte le condizioni di lavoro, incluse le esposizioni professionali a seguito di pratiche comportanti esposizioni mediche; c) la classificazione dei lavoratori esposti in diverse categorie; d) disposizioni di controllo e di sorveglianza per le diverse zone e le diverse condizioni di lavoro compresa, ove necessario, la sorveglianza individuale; e) la sorveglianza medica; f) istruzione e formazione.
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