Art. 23 · Individuazione di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura

Art. 23

Individuazione di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura

In vigore dal 5 dic 2013
Individuazione di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura Gli Stati membri garantiscono l'individuazione di classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura e che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o individui della popolazione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. L'individuazione è effettuata con i mezzi appropriati, tenendo conto dei settori industriali elencati nell'allegato VI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:59:oj#art-23