Art. 12 · Limiti di dose per l'esposizione della popolazione

Art. 12

Limiti di dose per l'esposizione della popolazione

In vigore dal 5 dic 2013
Limiti di dose per l'esposizione della popolazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i limiti di dose per l'esposizione della popolazione si applichino alla somma delle esposizioni annue di un individuo della popolazione derivanti da tutte le pratiche autorizzate. 2.   Gli Stati membri fissano il limite di dose efficace per l’esposizione della popolazione a 1 mSv all’anno. 3.   Oltre al limite di dose efficace di cui al paragrafo 2 si applicano i seguenti limiti di dose equivalente: a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv all'anno; b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv l'anno, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dall'area esposta.
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