Art. 3 · Attuazione

Art. 3

Attuazione

In vigore dal 20 nov 2013
Attuazione 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016. 2.   Ogni Stato membro che al 17 gennaio 2014 fornisce l’accesso alla formazione in ostetricia per la possibilità I, di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE, dopo il compimento di almeno i primi dieci anni di istruzione scolastica generale, mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti di ammissione alla formazione di ostetrica di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva entro il 18 gennaio 2020. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui al paragrafo 1 e 2. 4.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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