Art. 8
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 20 nov 2013
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a)
di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all’ e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b)
a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, di fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
c)
di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Storico versioni
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