Art. 6 · Libera circolazione

Art. 6

Libera circolazione

In vigore dal 20 nov 2013
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o, fatto salvo l’, la messa in servizio nel loro territorio di unità da diporto conformi alla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l’importatore dichiari, conformemente all’allegato III, che sono destinate a essere completate da altri. 3.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di componenti conformi alla presente direttiva destinati a essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’. 4.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei seguenti motori di propulsione: a) motori, anche se non installati in unità da diporto, conformi alla presente direttiva; b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B; c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B. Il primo comma, lettere b) e c), si applica a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell’installazione in un’unità da diporto, la persona che procede all’adattamento assicuri che quest’ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d’installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest’ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell’, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite. 5.   In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni e altri eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, che non sono conformi alla presente direttiva, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi alla presente direttiva e non saranno messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione fino a che non saranno resi conformi.
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