Art. 53 · Sanzioni

Art. 53

Sanzioni

In vigore dal 20 nov 2013
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico o l’importatore privato interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione della presente direttiva.
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