Art. 45 · Procedura di salvaguardia dell’Unione

Art. 45

Procedura di salvaguardia dell’Unione

In vigore dal 20 nov 2013
Procedura di salvaguardia dell’Unione 1.   Se, al termine della procedura di cui all’, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati o l’importatore privato e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione inteso a determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati o all’importatore privato. 2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. 3.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:53:oj#art-45