Art. 41 · Scambio di esperienze

Art. 41

Scambio di esperienze

In vigore dal 20 nov 2013
Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:53:oj#art-41