Art. 40 · Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Art. 40

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

In vigore dal 20 nov 2013
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l’autorità notificante: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.
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