Art. 36 · Modifiche delle notifiche

Art. 36

Modifiche delle notifiche

In vigore dal 20 nov 2013
Modifiche delle notifiche 1.   Qualora accerti o sia informata del fatto che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’ o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità notificante limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2.   In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, o quando l’organismo notificato abbia cessato la propria attività, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
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