Art. 35
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
In vigore dal 20 nov 2013
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti dell’Unione.
Gli Stati membri assegnano inoltre un codice di identificazione all’organismo notificato che è stato autorizzato da un’autorità notificante ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.
2. La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri e, se del caso, i codici di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.
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