Art. 32
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 20 nov 2013
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’ e ne informa l’autorità notificante.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 19 a 24.
Storico versioni
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