Art. 29 · Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti

Art. 29

Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti

In vigore dal 20 nov 2013
Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali relative modifiche. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
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