Art. 28 · Prescrizioni relative alle autorità notificanti

Art. 28

Prescrizioni relative alle autorità notificanti

In vigore dal 20 nov 2013
Prescrizioni relative alle autorità notificanti 1.   L’autorità notificante è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità. 2.   L’autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività. 3.   L’autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione. 4.   L’autorità notificante non offre e non fornisce attività eseguite da organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale. 5.   L’autorità notificante garantisce la riservatezza delle informazioni da essa ottenute. 6.   L’autorità notificante ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
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