Art. 3
Ambito di applicazione ed esenzioni
In vigore dal 22 ott 2013
Ambito di applicazione ed esenzioni
1. La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali a norma della direttiva 2009/54/CE;
b)
alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE.
3. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva:
a)
per le acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata;
b)
per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.
4. Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono a che:
a)
la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
b)
allorché si manifesta un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque, la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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