Art. 8 · Condizioni generali per l’applicazione di deroghe temporanee

Art. 8

Condizioni generali per l’applicazione di deroghe temporanee

In vigore dal 22 ott 2013
Condizioni generali per l’applicazione di deroghe temporanee 1.   Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell’, paragrafi 5 o 6, o dell’, paragrafo 3: a) è proporzionata e non va oltre quanto è necessario; b) è rigorosamente limitata nel tempo; c) non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e d) non pregiudica l’equità complessiva del procedimento. 2.   Le deroghe temporanee ai sensi dell’, paragrafi 5 o 6, possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale. La decisione debitamente motivata è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato. 3.   Le deroghe temporanee ai sensi dell’, paragrafo 3, possono essere autorizzate solo caso per caso da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.
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