Art. 7
Diritto di comunicare con le autorità consolari
In vigore dal 22 ott 2013
Diritto di comunicare con le autorità consolari
1. Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che non sono loro cittadini e che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di informare della privazione della libertà personale le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desiderano. Tuttavia, se gli indagati o imputati hanno due o più cittadinanze, possono scegliere quali autorità consolari informare della privazione della libertà personale, se del caso, e con chi desiderano comunicare.
2. Gli indagati e imputati hanno altresì il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari, fatto salvo il consenso di tali autorità e se gli indagati o imputati in questione lo desiderano.
3. L’esercizio dei diritti stabiliti dal presente articolo può essere disciplinato dal diritto o dalle procedure nazionali, a condizione che consentano di dare pieno effetto alle finalità cui mirano tali diritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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