Art. 5 · Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale

Art. 5

Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale

In vigore dal 22 ott 2013
Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale 1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto, se lo desiderano, di informare della loro privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora l’indagato o imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all’interesse superiore del minore, nel qual caso ne è informato un altro adulto idoneo. Ai fini del presente paragrafo, è considerata minore una persona di età inferiore ai diciotto anni. 3.   Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi: a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona; o b) ove vi sia la necessità impellente di prevenire una situazione suscettibile di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale. 4.   Allorché derogano temporaneamente all’applicazione del diritto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che un’autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore.
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