Art. 10 · Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

Art. 10

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

In vigore dal 22 ott 2013
Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo 1.   Gli Stati membri garantiscono che una persona ricercata abbia diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo. 2.   Con riferimento al contenuto del diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione, le persone ricercate godono, in tale Stato membro, dei seguenti diritti: a) il diritto di avvalersi di un difensore in maniera tale da permettere alle persone ricercate di esercitare i loro diritti in modo effettivo e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private della libertà personale; b) il diritto di incontrare e di comunicare con il difensore che le assiste; c) il diritto alla presenza e alla partecipazione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, del loro difensore all’audizione di una persona ricercata da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione. Ove un difensore partecipi all’audizione, tale partecipazione è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato. 3.   I diritti di cui agli e, in caso di applicazione di una deroga temporanea ai sensi dell’, paragrafo 3, all’, si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione. 4.   L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione provvede, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale, ad informare le persone ricercate che hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione. Il ruolo del difensore nello Stato membro di emissione consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI. 5.   Qualora le persone ricercate desiderino esercitare il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione e non abbiano già tale difensore, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di emissione. L’autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a fornire informazioni alle persone ricercate per agevolarle nella nomina di un difensore in detto Stato membro. 6.   Il diritto della persona ricercata di nominare un difensore nello Stato membro di emissione fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro.
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