Art. 9 · Sanzioni

Art. 9

Sanzioni

In vigore dal 12 ago 2013
Sanzioni 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni, almeno per i casi che non sono di minore gravità. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli , se commessi intenzionalmente, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno degli strumenti di cui all’, destinato o modificato principalmente a tal fine. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora: a) siano commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista; b) causino danni gravi; o c) siano commessi ai danni di un sistema di informazione di un’infrastruttura critica. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, qualora i reati di cui agli siano commessi abusando dei dati personali di un’altra persona allo scopo di guadagnare la fiducia di terzi, in tal modo arrecando un danno al legittimo proprietario dell’identità, ciò possa, conformemente al diritto nazionale, essere considerato una circostanza aggravante, purché tale circostanza non sia già contemplata da un altro reato punibile a norma del diritto nazionale.
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