Art. 6 · Intercettazione illecita

Art. 6

Intercettazione illecita

In vigore dal 12 ago 2013
Intercettazione illecita Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’intercettazione, tramite strumenti tecnici, di trasmissioni non pubbliche di dati informatici verso, da o all’interno di un sistema di informazione, incluse le emissioni elettromagnetiche da un sistema di informazione che trasmette tali dati informatici, compiuta intenzionalmente e senza diritto, sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:40:oj#art-6