Art. 5 · Interferenza illecita relativamente ai dati

Art. 5

Interferenza illecita relativamente ai dati

In vigore dal 12 ago 2013
Interferenza illecita relativamente ai dati Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’atto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità.
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