Art. 4
Interferenza illecita relativamente ai sistemi
In vigore dal 12 ago 2013
Interferenza illecita relativamente ai sistemi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, sia punito come reato almeno per i casi che non sono di minore gravità.
Storico versioni
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