Art. 16 · Recepimento

Art. 16

Recepimento

In vigore dal 12 ago 2013
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 settembre 2015. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi diritti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva. 3.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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