Art. 14
Monitoraggio e statistiche
In vigore dal 12 ago 2013
Monitoraggio e statistiche
1. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sui reati di cui agli articoli da 3 a 7.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 riguardano come minimo i dati esistenti sul numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 registrati dagli Stati membri e il numero di persone che sono state oggetto di un procedimento giudiziario e che sono state condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti a norma del presente articolo. La Commissione provvede alla pubblicazione di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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