Art. 13 · Scambio di informazioni

Art. 13

Scambio di informazioni

In vigore dal 12 ago 2013
Scambio di informazioni 1.   Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale e di utilizzare la rete esistente di punti di contatto operativi disponibili ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure tali da consentire all’autorità competente, in caso di richieste urgenti di assistenza, di indicare, entro otto ore dalla richiesta, almeno se la richiesta sarà soddisfatta e la forma e il tempo stimato per tale risposta. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri e alle competenti agenzie e organismi specializzati dell’Unione. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che siano disponibili idonei canali di comunicazione per agevolare le comunicazioni alle autorità nazionali competenti sui reati di cui all’articolo da 3 a 6 senza indebito ritardo.
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