Art. 10
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 12 ago 2013
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, e che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica basata:
a)
sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
b)
sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
c)
sul potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia permesso la commissione, da parte di una persona sotto la sua autorità, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio di tale persona giuridica.
3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o istigatori o abbiano concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.
Storico versioni
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