Art. 1
In vigore dal 22 lug 2013
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
all'articolo 193 il riferimento agli "articoli da 194 a 199" è sostituito dal riferimento agli "articoli da 194 a 199 ter";
2)
l'articolo 199 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:";
b)
al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
"c)
cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
d)
cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
e)
cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;
f)
cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
g)
prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;
h)
cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
i)
cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
j)
cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.";
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
"1 bis. Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.
1 ter. L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), è soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.";
d)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:
a)
l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;
b)
le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;
c)
i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;
d)
la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.";
e)
al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017.";
f)
al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;";
g)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.
5. Anteriormente al 1o gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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