Art. 1 · Principio generale

Art. 1

Principio generale

In vigore dal 26 giu 2013
La direttiva 2003/98/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai documenti la cui fornitura è un’attività che esula dall’ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;» ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ai documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso negli Stati membri, anche per motivi di: — tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica, — riservatezza statistica, — riservatezza commerciale (ad esempio segreti commerciali, professionali o d’impresa);» iii) sono inserite le lettere seguenti: «c bis) ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti; c ter) alle parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi; c quater) ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;» iv) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) ai documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca, comprese organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie; e» v) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri.»; c) al paragrafo 4, il termine «comunitario» è sostituito da «unionale»; 2) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «6. “formato leggibile meccanicamente”, un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna; 7. “formato aperto”, un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti; 8. “standard formale aperto”, uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l’interoperabilità del software; 9. “università”, qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Principio generale 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell’ siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.»; 4) all’, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l’, paragrafo 2, lettere da a) a c quater), o l’. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), l’ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l’ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. 4.   Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l’autorità nazionale garante della concorrenza, l’autorità nazionale per l’accesso ai documenti o un’autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l’ente pubblico interessato.»; 5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Formati disponibili 1.   Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati dovrebbero, nella misura del possibile, essere conformi a standard formali aperti. 2.   Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici, l’obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l’obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione. 3.   In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un’organizzazione del settore privato o pubblico.»; 6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Principi di tariffazione 1.   Qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) a enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; b) in via eccezionale, a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Questi criteri sono definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro. In assenza di tali norme, i criteri dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro; c) a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), gli enti pubblici in questione calcolano l’importo totale delle tariffe in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate che tali enti ricavano dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati. 4.   Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera c), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.»; 7) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Trasparenza 1.   Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici, le condizioni applicabili e l’effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica. 2.   Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’ente pubblico in questione indica innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, l’ente pubblico indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione alla specifica richiesta di riutilizzo. 3.   I criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono prestabiliti dagli Stati membri e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica. 4.   Gli enti pubblici garantiscono che coloro i quali richiedono il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.»; 8) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato o possono imporre condizioni, se del caso mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.»; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Modalità pratiche Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on line e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti.»; 10) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.»; b) è inserito il paragrafo seguente «2 bis.   In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell’undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici. Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all’ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Agli accordi di esclusiva esistenti al 1o luglio 2005 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 2, è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 31 dicembre 2008.»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Fatto salvo il paragrafo 3, agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 2 bis è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 18 luglio 2043.»; 11) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Riesame 1.   La Commissione procede al riesame dell’applicazione della presente direttiva anteriormente al 18 luglio 2018 e ne comunica i risultati, con eventuali proposte di modifica della direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Gli Stati membri presentano una relazione ogni 3 anni alla Commissione sulla disponibilità dell’informazione del settore pubblico al riutilizzo, sulle condizioni alle quali è resa disponibile e sulle pratiche per l’impugnazione. Sulla base di tale relazione, che è resa pubblica, gli Stati membri procedono al riesame dell’applicazione dell’articolo 6, con particolare riferimento ai corrispettivi superiori ai costi marginali. 3.   Il riesame di cui al paragrafo 1 verte in particolare sull’ambito di applicazione e sull’impatto della presente direttiva, compresi l’entità dell’aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, l’interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell’industria europea dei contenuti.»
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