Art. 97
Revisione e valutazione prudenziale
In vigore dal 26 giu 2013
Revisione e valutazione prudenziale
1. Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all', le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 e valutano:
a)
i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti;
b)
i rischi che un ente pone al sistema finanziario, tenendo conto dell'individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 o, se del caso, delle raccomandazioni del CERS, se opportuno; e
c)
i rischi rivelati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.
2. La revisione e la valutazione di cui al paragrafo 1 coprono tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Sulla base della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti e i fondi propri e la liquidità da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.
4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente in questione, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. La revisione e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno per gli enti soggetti al programma di revisione prudenziale di cui all', paragrafo 2.
5. Gli Stati membri garantiscono che, ove una revisione indichi che un ente possa rappresentare un rischio sistemico ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informino senza indugio l'ABE in merito ai risultati della revisione.
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